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Guida pratica alle prestazioni di assistenza protesica a carico del Sistema Nazionale Sanitario

L’erogazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata alla prescrizione del medico specialista.

Spesso ai cittadini disabili viene negato il diritto alla libera scelta dei fornitori a cui rivolgersi per avere un preventivo e a dispositivi adeguati alle esigenze della propria persona. L‘accesso a tali diritti diventa quindi una vera e propria odissea.

Per informare i cittadini,

Ricordiamo innanzitutto che per avere diritto a un dispositivo medico su misura, è indispensabile essere invalidi o in attesa di riconoscimento di invalidità (aventi diritto ai sensi del D.M.332/99 art. 2).
Inoltre, è necessario che un medico specialista del SSN effettui la prescrizione di un determinato dispositivo che deve essere previsto dal Nomenclatore Tariffario (D.M. 332/99). È di diritto la scelta del medico specialista a cui rivolgersi presso la propria Asl di residenza (Cons. di Stato, V°, 5/5/08, n.1988 – TAR Napoli, IV°, n. 9418/2008). La legge dice infatti che ci si può rivolgere solo alle Ortopedie Autorizzate da S.S.N. e registrate presso il Ministero della Salute, avente Numero ITCA, e che dispongano di Tecnico Ortopedico abilitato con iscrizione presso Albo di categoria, il quale deve garantire la corretta realizzazione e/o applicazione del dispositivo.

Ci sono due tipi di dispositivi: su misura realizzati appositamente per l’assistito (es. protesi arti inferiori e superiori, plantari, tutori, busti, scarpe, carrozzine, carrozzine leggere, superleggere o elettroniche, sistemi di postura) oppure dispositivi di serie (es. scarpe di serie).

Nel momento in cui il medico Specialista rilascia la prescrizione/preventivo (modello Fioto) all’assistito, la prescrizione del dispositivo ordinato si consegna al Fornitore scelto liberamente per la compilazione del preventivo. In seguito, la prescrizione/preventivo viene inoltrata all’apposito Ufficio Protesi e Ausili dell’Asl di residenza. Qui l’iter prevede che l’ufficio in questione si limiti alla verifica delle condizioni previste per legge, ovvero lo stato di avente diritto e il fatto che l’ausilio prescritto rientri nel Nomenclatore, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Asl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).

Si mette ben in evidenza un elemento spesso poco conosciuto. Si tratta del diritto di ricevere, per iscritto, motivazioni all’eventuale diniego dell’Ufficio protesi e Ausili, su richiesta, entro il termine di 30 giorni, così come per qualsiasi atto pubblico. Questo in base a quanto stabilito dalla Legge n. 241/90, spesso poco conosciuta se non sottaciuta.
È importante sapere che il referente o l’incaricato dell’Ufficio protesi e Ausili è tenuto a dare conto per iscritto delle motivazioni del rifiuto all’autorizzazione entro il termine previsto; in caso contrario sono previste delle sanzioni.

Una volta autorizzata la fornitura, il prossimo step consiste nell’attivazione da parte della ortopedia per la realizzazione e relativa consegna del dispositivo. Infine, si richiede il collaudo del dispositivo medico, effettuando richiesta al medico specialista prescrittore entro venti giorni dalla fornitura.

I tempi di erogazione del dispositivo, e i tempi minimi per la sostituzione del vecchio ausilio o la sua riparazione, sono corredati da riferimenti di normative e legislazioni che ne fanno un ottimo strumento per i cittadini che vogliano essere consapevoli dei propri diritti.